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Sez. L, Sentenza n. 979 del 05/02/1983 (Rv. 425747 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - "COMUNE VOLONTÀ DELLE PARTI" - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425747-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - "COMUNE VOLONTÀ DELLE PARTI" - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Con particolare riferimento alla contrattazione collettiva, la "comune volontà delle parti" deve essere desunta non già attraverso la ricostruzione della volontà degli stipulanti, bensì in funzione di ciò che nelle clausole contrattuali appare obiettivamente voluto, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione anzidetta, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise ed adeguate. (Conf 1923/79, mass n 398317).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)