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Sez. 3, Sentenza n. 2506 del 03/02/2010 (Rv. 611931 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI | Atto d'intervento - Requisiti di ammissibilità del ricorso - Art. 499, primo comma, cod. proc. civ., nel testo antevigente - Oneri di allegazione - Indicazione del credito - Sufficienza - Esclusione - Indicazione del titolo - Necessità - Contenuto - Individuazione del documento rappresentativo del credito - Sufficienza - Produzione del documento unitamente al ricorso - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611931-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo, l'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263), laddove prevede che il ricorso "deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso", impone due oneri di allegazione, consistenti nell'individuazione del diritto di credito dell'interveniente e nella indicazione del documento che, pur non costituendo titolo esecutivo, sia rappresentativo del credito medesimo, non essendo invece necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la produzione di tale documento ma esclusivamente la sua specifica menzione nel predetto ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)