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Sez. L, Sentenza n. 11326 del 30/12/1994 (Rv. 489481 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Rapporto fra il proprietario ed il gestore d'un impianto di carburanti con organizzazione dell'attività del secondo con criteri imprenditoriali - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489481-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Il rapporto fra il proprietario e il gestore di un impianto di carburanti, con l'obbligo per quest'ultimo dell'acquisto dei prodotti petroliferi forniti dal concedente, rientra nell'ampio schema del rapporto di lavoro parasubordinato, cui fa riferimento l'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., solo se il gestore sia in concreto obbligato ad una continua e coordinata collaborazione con il concedente nell'esercizio di un'attività prevalente personale; il che deve essere escluso quando il concessionario abbia organizzato la sua attività con criteri imprenditoriali tali da far ritenere che egli si sia limitato a coordinare e a dirigere l'opera dei suoi collaboratori, senza alcun coinvolgimento personale nella prestazione della distribuzione del carburante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)