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Sez. 1, Sentenza n. 2275 del 13/07/1971 (Rv. 353119 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO - SOGGEZIONE ALLE REGOLE DELL'ERMENEUTICA CONTRATTUALE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353119-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO - SOGGEZIONE ALLE REGOLE DELL'ERMENEUTICA CONTRATTUALE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa, in quanto Atti di autonomia privata, e soggetta alle regole della ermeneutica contrattuale e non a quelle dell'interpretazione delle leggi. Conseguentemente, mentre non sono deducibili, nel giudizio di Cassazione, la violazione e la falsa applicazione di una clausola statutaria, l'interpretazione che di questa abbia dato il giudice di merito si sottrae al Sindacato di legittimita, se compiuta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione adeguata ed esente da vizi logici. (V 1006'70, mass n 346517).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2475, Cod. Civ. art. 2518, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)