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Sez. 2, Sentenza n. 89 del 13/01/1976 (Rv. 378713 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - FATTISPECIE (ACCERTAMENTO DELLO ORGANO AVENTE LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE).*
Stato
decisa il 1976-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378713-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - STATUTO ED ATTO COSTITUTIVO - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE - FATTISPECIE (ACCERTAMENTO DELLO ORGANO AVENTE LA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE).*

Le Disposizioni dello statuto e quelle dell'atto costitutivo di una persona giuridica hanno natura negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri dell'atto di Fondazione e del contratto di associazione. Pertanto, nell'interpretazione di tali Disposizioni - nella specie per l'accertamento dell'organo cui sia attribuita la rappresentanza processuale - deve farsi applicazione delle regole dettate dagli artt 1362 e segg cod civ, anche se deve prescindersi dalla ricerca della reale intenzione dei loro autori, rimasta celata ed utilizzare le sole regole dell'interpretazione oggettiva. (V 561/73, mass nn 362608 e 362609; 2275/71, mass n 353119).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 16, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2295, Cod. Civ. art. 2316, Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2475, Cod. Civ. art. 2518

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)