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Sez. 1, Sentenza n. 7437 del 18/08/1994 (Rv. 487743 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - IN GENERE | Azioni di società - Inclusione - Previsione di intrasferibilità delle azioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487743-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - IN GENERE

Le azioni di società costituiscono incrementi patrimoniali rientranti tra gli acquisti di cui all'art. 177, lett. a, cod. civ., e quindi nell'oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione, l'aspetto patrimoniale è assolutamente prevalente rispetto ai diritti e agli obblighi connessi con lo "status" di socio in essi incorporato. Il passaggio delle azioni (quanto meno per la componente patrimoniale data dal loro valore) in comproprietà dell'altro coniuge non è escluso dalla previsione dell'intrasferibilità delle azioni, eventualmente contenuta nello statuto sociale, atteso che (a prescindere dall'art. 22 della legge 4 giugno 1985 n. 221, nella specie entrato in vigore successivamente all'acquisto delle azioni) la comproprietà è un effetto voluto dalla legge per attuare il principio d'ordine costituzionale della parità tra i coniugi, come tale preminente alla volontà dei privati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 2346, Legge 04/06/1985 num. 221 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)