Sez. 1, Sentenza n. 4937 del 04/04/2001 (Rv. 545499 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE | Precetti di chiarezza, completezza e precisione, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ., nel testo previgente al D.Lgs 127/1991 - Conseguenze - Obbligo degli amministratori di fornire informazioni intelleggibili, nel bilancio e nei suoi allegati, sul criterio di valutazione di ogni singola posta - Sussistenza - Rispondenza al vero dei dati o informazioni successive alla redazione del bilancio - Irrilevanza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE
Per osservare i precetti della chiarezza, completezza e precisione dettati dall'art. 2423, secondo comma, cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate con D.Lgs 9 aprile 1991, n. 127, gli amministratori devono fornire, nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati, concernenti una società di capitali, informazioni intelleggibili, in modo da consentirne il controllo di ragionevolezza, sul criterio di valutazione, adottato secondo il principio della prudenza, per ciascuna delle singole poste iscritte, non essendo sufficiente, per la validità del bilancio e della delibera che lo approva, che i predetti dati non siano contrari al vero o risultino successivamente alla redazione del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2424, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)