Sez. 3, Sentenza n. 1879 del 06/08/1965 (Rv. 313585 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE - SEQUESTRO LIBERATORIO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE - SEQUESTRO LIBERATORIO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il sequestro liberatorio, previsto nell'art 687 cpc, puo essere ordinato dal giudice solo quando esso sia chiesto ad iniziativa - indispensabile e insostituibile -, del debitore (e non anche, quindi, ad iniziativa del creditore o di altri soggetti), nel caso in cui il debitore medesimo volendo contestare la sussistenza del debito, o l'oggetto o il modo della prestazione o avendo dubbi sull'individuazione della persona del creditore, intenda cautelarsi col richiedere in proposito una preventiva decisione del giudice, senza, tuttavia, incorrere nel rischio di subire gli effetti di una propria mora (-mora debitoris-), nell'ipotesi che il giudice ritenga dovuta la prestazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)