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Sez. 3, Sentenza n. 21369 del 10/11/2004 (Rv. 579223 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione del danno biologico - Tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari - Utilizzabilità - Applicazione di una tabella previgente - Onere della parte di rappresentarlo nei motivi di appello - Sussistenza - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Deducibilità in cassazione con vizio di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579223-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di danno biologico, laddove il giudice di primo grado abbia provveduto alla liquidazione equitativa utilizzando una delle tabelle elaborate presso i vari uffici giudiziari - che non assurgono al livello del fatto notorio - , ma abbia fatto riferimento erroneamente ad una tabella previgente, riconoscendo per tale ragione una somma inferiore, l'appellante ha l'onere - nel rispetto del principio della specificità dei motivi di impugnazione posto dall'art. 342, primo comma, cod.proc.civ. - di rappresentarlo puntualmente al giudice dell'appello, producendo, se del caso, la documentazione necessaria a dimostrare l'erroneità della liquidazione, non potendo altrimenti fondatamente dolersi col ricorso per cassazione ex art.360, n.5, cod.proc.civ., dell'errore in cui sia incorso anche il giudice di appello, giacchè il vizio in questione attiene alla motivazione sul fatto e non può che essere apprezzato in relazione ai fatti specificamente dedotti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)