Sez. 2, Sentenza n. 10256 del 16/10/1998 (Rv. 519769 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Condizioni - Apposita istanza, ovvero consenso della controparte, anche in appello - Necessità - Mancanza di prova sul "quantum" - Art. 278 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Rigetto della domanda.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"
La domanda di condanna al risarcimento del danno deve esser rigettata se non è dimostrato l'"an" e il "quantum", non potendo il danneggiato chiedere l'applicazione dell'art. 278 cod. proc. civ. se non ha proposto apposita istanza; può invece ridurre in corso di causa o nel giudizio di appello la sua domanda risarcitoria limitandola alla pronunzia sull'"an", e rinviando il "quantum" ad un separato giudizio, se la controparte vi consente, espressamente o tacitamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)