Sez. 2, Sentenza n. 4487 del 10/04/2000 (Rv. 535486 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI | Iniziale richiesta di condanna specifica - Successiva limitazione della domanda all'"an debeatur" - Mancanza - Conseguenze - Condanna generica al risarcimento del danno - Ammissibilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI
Qualora l'attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all'"an debeatur" (cosiddetta domanda generica), il giudice del merito non può emanare una condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare, e non anche allorché manchi la prova della sua entità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)