Sez. 2, Sentenza n. 3077 del 13/02/2006 (Rv. 586733 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronunce sulla sola competenza e sulle spese processuali - Impugnazione - Regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ. - Esclusivo mezzo di impugnazione - Configurabilità - Sussistenza - Distinzione fra sentenze di primo e di secondo grado - Irrilevanza - Impugnazione con ricorso ordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.) - devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 cod. proc. civ. che - senza distinguere fra decisioni di primo o di secondo grado -configura il regolamento di competenza (necessario) come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che in tal caso è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, semprechè ne ricorrano i requisiti, tenuto conto che tale mezzo va proposto nel termine di trenta giorni, che decorre dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione da parte della cancelleria della sentenza impugnata; infatti, il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. opera soltanto quando, in assenza della notificazione, la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta o inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)