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Sez. 3, Sentenza n. 8165 del 23/05/2003 (Rv. 563469 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronunce sulla sola competenza - Impugnazione - Mezzi - Regolamento necessario di competenza - Proposizione di ricorso ordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione Conversione del ricorso in istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563469-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Qualunque sentenza, di primo o di secondo grado, che decida esclusivamente sulla competenza - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l'estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo; ne consegue che, nel caso di sentenza che decida sulla competenza è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione del ricorso stesso in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine di cui all'art. 47, comma secondo. cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)