diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18170 del 09/09/2004 (Rv. 576914 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronunce sulla sola competenza emesse in grado di appello - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Esclusivo mezzo di impugnazione - Configurabilità - Impugnazione con ricorso ordinario per Cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Conversione in istanza di regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576914-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Le pronunce sulla sola competenza, pur se emesse in grado di appello, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenze di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come solo mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)