Sez. 4, Sentenza n. 40126 del 13/11/2002 Cc. (dep. 27/11/2002) Rv. 223285 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Misura cautelare adottata per reato perseguibile d'ufficio poi escluso all'esito del giudizio d'appello - Mancanza di querela per altro reato - Sussistenza del diritto alla riparazione - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi escluso il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione venga correlata alla mancanza di una condizione di procedibilità, quale l'assenza di querela, la cui necessità sia stata accertata solo all'esito del giudizio di merito. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussistesse il diritto alla riparazione in un caso in cui, essendo stata disposta la custodia cautelare per reati in materia sessuale ritenuti procedibili d'ufficio per la loro connessione con il reato di atti osceni, la sussistenza di detto ultimo reato era stata poi esclusa all'esito del giudizio d'appello, con conseguente declaratoria di non doversi procedere in ordine agli altri reati per difetto di querela).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)