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Sez. 4, Sentenza n. 42708 del 25/09/2003 Cc. (dep. 07/11/2003) Rv. 227302 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione che afferma l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche per vizi di motivazione dei decreti autorizzativi - Misura cautelare fondata su tali risultati - Mutamento giurisprudenziale, intervenuto successivamente all'adozione della misura cautelare, in virtù del quale tali vizi rilevano anche in fase cautelare - Diritto all'equa riparazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227302-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, la sussistenza della colpa grave ostativa al sorgere del diritto alla riparazione non è esclusa dalla sentenza di assoluzione che abbia dichiarato l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche sul rilievo di vizi di motivazione dei decreti autorizzativi, considerato che all'epoca dell'applicazione della misura cautelare (1990) costituiva principio costantemente affermato dalla giurisprudenza quello per cui i vizi di motivazione dei decreti di autorizzazione erano ininfluenti nella fase delle indagini preliminari, con conseguente utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni a fondamento della misura restrittiva, mentre solo successivamente si è verificato il mutamento giurisprudenziale, in virtù del quale tali vizi rilevano parimenti nel giudizio di merito ed in quello cautelare. Ne deriva che il giudice ha legittimamente applicato la misura cautelare ed altrettanto legittimamente la Corte d'Appello, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 314 che ha per oggetto una pretesa di carattere privatistico ed in cui, pertanto, non operano i divieti del codice di rito penale (art. 191 e 271 cod. proc. pen.), ha desunto da tali telefonate gli elementi ritenuti idonei ad integrare gli estremi di una condotta sinergica alla detenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)