Sez. 1, Sentenza n. 8720 del 13/04/2006 (Rv. 590553 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Spese di difesa del ricorrente davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo - Liquidabilità da parte della Corte di appello - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel giudizio di equa riparazione del danno conseguente alla irragionevole durata del processo, la Corte di appello non può liquidare, ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., in favore del ricorrente vittorioso, le spese che questi abbia precedentemente sostenuto per la sua difesa davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non costituendo il procedimento avanti il giudice nazionale una prosecuzione del precedente, né potendosi ravvisare una ipotesi di "tralatio iudicii" in senso proprio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)