Sez. L, Sentenza n. 1106 del 22/02/1982 (Rv. 418985 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - CALCOLO DEL PREMIO - ONERI RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO AZIENDALE - RIFERIMENTO A QUELLI RICOLLEGABILI ALLE CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE DELL'AZIENDA - CARATTERE ESCLUSIVO - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI - CALCOLO DEL PREMIO - ONERI RILEVANTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO AZIENDALE - RIFERIMENTO A QUELLI RICOLLEGABILI ALLE CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE DELL'AZIENDA - CARATTERE ESCLUSIVO - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE.*
In tema di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ed ai fini del calcolo del premio dovuto dal datore di lavoro all'Inail, gli "oneri" (prestazioni assicurative erogate) da prendere in considerazione per la Determinazione del tasso specifico aziendale, quale espressione dell'andamento infortunistico aziendale, in base alla tariffa premi approvata con d.m. 10 dicembre 1971, sono, alla stregua del generico riferimento che tale tariffa fa a detti "oneri" (PRG. 14) e del concetto lato di "lavorazione" da essa fornita (PRG. 4), non solo quelli ricollegabili alle caratteristiche della lavorazione dell'azienda, bensì pure quelli causati da terzi o dagli stessi dipendenti durante ogni attività od operazione complementare o sussidiaria rispetto a quella tipica aziendale (nella specie: indennizzo corrisposto per l'infortunio occorso in incidente stradale ad un dipendente, durante il trasporto, da parte del datore di lavoro, sul posto di lavoro).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM 10/12/1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)