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Sez. 1, Sentenza n. 464 del 22/09/2020 Cc. (dep. 08/01/2021) Rv. 280213 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Principio di diritto enunciato - Contrasto con principio in precedenza espresso dalle Sezioni unite - Mancata rimessione obbligatoria alle stesse ex art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Effetto vincolante per il giudice di merito - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280213-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In caso di annullamento con rinvio disposto da una Sezione semplice della Corte di cassazione, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto dalla stessa enunciato anche qualora questo contrasti con un principio in precedenza espresso dalle Sezioni Unite sulla medesima questione oggetto di decisione senza che, nel giudizio rescindente, sia stata promossa la rimessione obbligatoria del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che, in difetto della previsione di alcuna specifica sanzione per l'eventuale violazione dell'obbligo di rimessione obbligatoria, il principio di diritto contenuto nella sentenza di annullamento, in quanto immodificabile e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che siffatta autorità del principio osta altresì a che la Corte di cassazione, chiamata a decidere del ricorso avverso la sentenza rescissoria del giudice di rinvio, investa a sua volta le Sezioni Unite). (Cfr. anche Sez. U, n. 4460 del 1994, Rv. 196893-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)