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Sez. 6 - , Sentenza n. 14433 del 14/01/2020 Cc. (dep. 11/05/2020) Rv. 278848 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Principio di diritto affermato con la sentenza di annullamento – Obbligo del giudice di rinvio di uniformarvisi – Sussistenza – Sopravvenuto mutamento di giurisprudenza delle Sezioni Unite – Rilevanza - Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278848-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In tema di giudizio di rinvio, sussiste l'obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, salvo restando che il mutamento giurisprudenziale integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale non più suscettibile di gravame. (In motivazione, la Corte ha precisato che il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell'art.618 cod.proc.pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo applicabili anche nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento, in base al principio "tempus regit actum").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)