Sez. 2, Sentenza n. 25722 del 28/03/2017 Ud. (dep. 23/05/2017) Rv. 270699 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione - Incidenza del sopravvenuto mutamento di giurisprudenza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non doversi tener conto del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale relativo al delitto previsto dall'art. 416-ter cod. pen., come modificato dalla l. 17 aprile 2014, n. 62, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità debba contemplare espressamente l'attuazione o la programmazione di una campagna elettorale mediante intimidazioni, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia intraneo ad un sodalizio di tipo mafioso ed agisca per conto di quest'ultimo; la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di una rimessione della questione alle Sezioni Unite, attesa l'immodificabilità del giudicato già perfezionatosi sul punto di diritto deciso dalla sentenza di annullamento con rinvio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 ter, Legge 17/04/2014 num. 62 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)