Sez. U, Sentenza n. 1153 del 07/11/2000 (Rv. 541428 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Trasferimento al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego privatizzato - Disciplina transitoria - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Fattispecie concernente l'impugnativa di un atto di licenziamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel disporre che sono attribuite al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie in materia di impiego pubblico di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 - ferma restando la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriore a tale data (che devono essere proposte entro il 15 settembre del 2000) - comporta una deroga al principio "tempus regit actum" intesa ad evitare una immediata devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie sul rapporto di impiego protratto oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina. Nel caso di controversia avente ad oggetto la validità o meno di un atto di licenziamento di un pubblico dipendente, intimato dopo il 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria anche se gli effetti della rimozione del licenziamento incidano su diritti sorti precedentemente durante il corso del rapporto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1993 num. 546 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)