Sez. L, Sentenza n. 12539 del 06/12/1995 (Rv. 494958 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE | Esercizio di attività ospedaliera - Natura privatistica - Rapporto di lavoro con i dipendenti - Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Svolgimento di funzioni primariali da parte di un aiuto - Effetti.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - IN GENERE
Gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera hanno natura privatistica, anche quando i loro ospedali siano stati classificati tra quelli soggetti alla programmazione ospedaliera, e, pertanto, con riguardo ai rapporti di lavoro del personale da essi dipendente non sono applicabili la disciplina ed i principi propri dei rapporti di lavoro degli ospedali pubblici; con l'ulteriore conseguenza che non è preclusa l'operatività del disposto dell'art. 2103 cod. civ. in tema di promozione automatica del dipendente alla qualifica superiore per avvenuto esercizio di fatto delle correlative mansioni per il lasso di tempo previsto dalla legge, restando in particolare escluso, in ragione della diversità delle relative figure quali previste dal regolamento dell'ente datore di lavoro, che, nel caso di svolgimento di funzioni primariali da parte di un aiuto, la superiorità delle mansioni di fatto svolte venga meno per la previsione, da parte dello stesso regolamento, della possibilità di temporanea assegnazione all'aiuto delle funzioni predette.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)