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Sez. 1, Sentenza n. 7806 del 21/08/1997 (Rv. 506927 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Disciplina transitoria ex art. 32 della legge n. 56 del 1989 - Attività didattica abilitante all'iscrizione - Tassatività delle ipotesi descritte nella lettera a) - Sussistenza - Valorizzabilità dell'insegnamento prestato in una scuola media superiore - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506927-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

L'attività didattica costituente titolo abilitante alla iscrizione negli albi degli psicologi, in sede di prima applicazione, è quella dettata dalla lettera a) dell'art. 32, legge 18 febbraio 1989, n. 56, con esclusione di altre attività di insegnamento diverse, quali quelle prestate in istituti di istruzione secondaria.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)