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Sez. 2, Sentenza n. 491 del 17/01/1995 (Rv. 489718 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE | Albo degli psicologi - Iscrizione - Prestazione di "attività di servizio attinente alla psicologia - Configurabilità - Insegnamento di psicologia sociale in un istituto di istruzione secondaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489718-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE

In tema di iscrizione all'albo degli psicologi, l'interpretazione logico-sistematica dell'art. 32 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 - che, in sede di prima istituzione dell'albo professionale, alla lettere b) consente, anche in mancanza dei titoli di cui al'art. 2, l'iscrizione a chi abbia prestato "attività di servizio attinente alla psicologia"- porta ad escludere che in tale attività possa essere ricompreso l'insegnamento di psicologia sociale in un istituto di istruzione secondaria, in quanto l'attività di insegnamento (nelle università ed in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale) è prevista come titolo per l'iscrizione dalla precedente lettera a) del medesimo articolo.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)