Sez. 1, Sentenza n. 12055 del 27/11/1998 (Rv. 521172 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE | Psicologi - Iscrizione - Prestazione di "attività di servizio attinente alla psicologia" - Portata - Insegnamento di psicologia sociale presso Istituti professionali di Stato per i servizi sociali - Inclusione - Esclusione.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE
In tema di iscrizione all'albo degli psicologi, l'interpretazione logico - sistematica dell'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 - che, in sede di prima istituzione dell'albo professionale, alla lettera b) consente, anche in mancanza dei titoli di cui all'art. 2, l'iscrizione a chi abbia prestato "attività di servizio attinente alla psicologia" - conduce alla esclusione della possibilità che, in tale "attività di servizio", possa ricomprendersi anche l'insegnamento della psicologia sociale in istituti di istruzione secondaria quale l'Istituto professionale di Stato per i servizi sociali, in quanto l'attività di insegnamento (nelle università, ovvero in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale) è prevista come titolo per l'iscrizione dalla precedente lettera a) dell'art. 2 citato.
Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)