Sez. 3, Sentenza n. 1692 del 13/05/1976 (Rv. 380459 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - IN GENERE - ACQUISTO DELLA QUALITA DI EREDE - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - ESPRESSA - TACITA - NECESSITA - PROVA DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PARTE ONERATA.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - IN GENERE - ACQUISTO DELLA QUALITA DI EREDE - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - ESPRESSA - TACITA - NECESSITA - PROVA DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - PARTE ONERATA.*
La delazione, che segue all'apertura della successione ereditaria, pur rappresentando un presupposto, non e sufficiente a determinare l'acquisto della qualita di erede, all'uopo occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, o mediante una precisa dichiarazione di volonta od assunzione del titolo di erede in un atto pubblico od in una scrittura privata (art 475 cod civ), ovvero mediante Atti e comportamenti significanti, che presuppongano la volonta di accettare la attuazione della qualita di erede (art 476 cod civ). lo Onere di provare l'avvenuta accettazione incombe su colui che afferma di essere erede e deduca a proprio favore i relativi effetti giuridici. (V 881/67, mass n 327056).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)