Sez. L, Sentenza n. 6371 del 09/12/1980 (Rv. 410116 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - IN GENERE - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - ACQUISTO DELLA QUALITA DI EREDE - REQUISITI -CHIAMATO ALL'EREDITA POSSESSORE DEI BENI E CHIAMATO NON POSSESSORE - DIFFERENZE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DELL'EREDITA DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DELL'EREDITA DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE -OGGETTO.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - IN GENERE - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - ACQUISTO DELLA QUALITA DI EREDE - REQUISITI -CHIAMATO ALL'EREDITA POSSESSORE DEI BENI E CHIAMATO NON POSSESSORE - DIFFERENZE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DELL'EREDITA DA PARTE DEL CONVENUTO DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE DELL'EREDITA DA PARTE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE -OGGETTO.*
La delazione, che segue all'apertura della successione ereditaria, pur rappresentando un presupposto, non e sufficiente a determinare l'acquisto della qualita di erede, all'uopo occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, o mediante una precisa dichiarazione di volonta od assunzione del titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, ovvero mediante Atti e comportamenti che presuppongono necessariamente la volonta di accettare l'eredita; mentre in ipotesi di chiamato all'eredita che sia nel possesso dei beni, l'accettazione ex lege dell'eredita e determinata dalla apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario. Pertanto colui il quale deduce l'avvenuta accettazione dell'eredita da parte del convenuto, come uno dei fatti posti a fondamento della domanda, ha l'Onere di provare i vari elementi che, a seconda delle varie ipotesi, danno luogo all'accettazione dell'eredita. (Conf 1692/76, mass n 380459, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)