Sez. 2, Sentenza n. 4520 del 30/07/1984 (Rv. 436415 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - OBBLIGHI - AZIONE PROPOSTA DA UN CREDITORE NEI CONFRONTI DI UN PRESUNTO EREDE "OPE LEGIS", AI SENSI DELL'ART. 485 COD. CIV. - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITÀ (CHIAMATA ALL'EREDITÀ) - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - OBBLIGHI - AZIONE PROPOSTA DA UN CREDITORE NEI CONFRONTI DI UN PRESUNTO EREDE "OPE LEGIS", AI SENSI DELL'ART. 485 COD. CIV. - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ATTORE.*
La semplice delazione, che segue all'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio, oppure per effetto di pro herede gestio, oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. pertanto, colui il quale deduce l'avvenuta accettazione della eredità come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale erede ope legis ai sensi dell'art. 485 cod. civ., è onerato dalla prova del possesso dei beni di quell'eredità da parte del chiamato. (V 125/83, mass n 424928; (V 6371/80, mass n 410116; (V 1692/76, mass n 380459).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)