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Sez. 2, Sentenza n. 11050 del 23/03/1986 Ud. (dep. 16/10/1986) Rv. 173998 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173998-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DI COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - ECCEZIONE.*

È illegittima la sottoposizione del beneficio della sospensione della pena alla condizione della demolizione della costruzione abusiva, salvo che un provvedimento amministrativo definitivo ordini la demolizione stessa. (V mass n 169484; (Conf mass n 169050; (Conf mass n 166694).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)