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Sez. 3, Sentenza n. 10063 del 05/06/1984 Ud. (dep. 15/11/1984) Rv. 166694 - 01

EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALLA DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1984-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166694-01

EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALLA DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - RATIO.*

In materia di reati edilizi, deve considerarsi illegittima la pronuncia che sottoponga la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla condizione della demolizione di un manufatto abusivo entro un termine stabilito dal giudice. Ciò perché si realizzerebbe una indebita ingerenza della autorità giudiziaria in un settore di Competenza dell'autorità amministrativa, la quale in materia può adottare provvedimenti di varia natura e si vanificherebbe il diritto del privato di ricorrere avverso il provvedimento del sindaco agli organi della giustizia amministrativa. (V mass n 159648; (Conf mass n 160879; (Conf mass n 162769; (Conf mass n 163826; (Conf mass n 163827).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)