Sez. 3, Sentenza n. 12236 del 02/12/1998 (Rv. 521339 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA | Nuovo contratto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 67, legge 392 del 1978 - Facoltà esercitabile per tutti i contratti indicati nel comma primo, stesso articolo, lettere a) , b), e c) - Finalità - Concreto esercizio - Accertamento insindacabile del giudice del merito - Limiti - Nuovo accordo, anche implicito, privo di carattere novativo del precedente - Sufficienza - Permanenza di clausole accessorie precedentemente concordate - Compatibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA
La facoltà di stipulare un nuovo contratto di locazione per un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 67 legge 27 luglio 1978 n. 392, rinunciando alla proroga disposta dal primo comma dello stesso articolo, onde sottoporlo alla disciplina introdotta da questa legge - tra cui la possibilità di determinare liberamente il canone, aggiornandolo ai sensi dell'art. 32 - è esercitabile per tutti i contratti stipulati negli anni indicati rispettivamente nelle lettere a), b), e c) del predetto comma primo, e ravvisabile dal giudice del merito, con accertamento insindacabile se congruamente motivato, anche se permangono alcune clausole originarie di essi (quali ad esempio il tempo e le modalità del canone), non essendo necessario che il nuovo accordo sia novativo del precedente, purché però sussista la volontà delle parti, anche implicita, di sottoporlo al regime ordinario, come nel caso di richiamo della durata minima prevista dall'art. 27 della precitata legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)