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Sez. 3, Sentenza n. 1329 del 08/02/1991 (Rv. 470843 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - Effetti del giudicato | Sentenza che dichiari la nullità della citazione per vizi non attinenti alla sua notificazione - Effetto interruttivo permanente - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1991-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470843-01

Prescrizione civile - Interruzione - Effetti e durata - Effetti del giudicato

Il principio fissato dall'art. 2945 secondo comma cod. civ., secondo il quale l'effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale ha carattere permanente, protraendosi fino al passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio, trova deroga soltanto nel caso di estinzione del processo, contemplato dal terzo comma della norma medesima, e pertanto resta applicabile anche nel caso in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari la nullità della citazione per vizi non attinenti alla sua notificazione, purché la citazione medesima abbia i requisiti di un atto di costituzione di mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)