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Sez. 2, Sentenza n. 7664 del 13/07/1995 (Rv. 493267 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Domanda giudiziale - Protrazione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio - Limiti.
Stato
decisa il 1995-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493267-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

Il principio fissato dall'art. 2945 comma secondo il quale l'effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale ha carattere permanente, protraendosi fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, trova deroga soltanto nel caso di estinzione del processo contemplato dal comma terzo dello stesso art. 2945 e, pertanto, resta applicabile anche nel caso in cui il giudice si conclude con una sentenza del giudice d'appello che dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)