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Sez. L, Sentenza n. 5045 del 04/09/1981 (Rv. 415828 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUNTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA APPLICABILE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415828-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUNTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA APPLICABILE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il licenziamento per inadempimenti o mancanze dei lavoratori (C.d. licenziamento disciplinare) il quale in via generale è assoggettato alla disciplina contenuta negli artt. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966 n. 604 e non alle modalità e prescrizioni dettate dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) che riguarda il diverso caso delle sanzioni disciplinari non incidenti sulla prosecuzione del rapporto, può ritenersi regolato da tale ultima norma, e quindi colpito da nullità (senza però la possibilità di reintegrazione sul posto di lavoro ex art. 18 del predetto statuto) in caso di inosservanza di quelle modalità e prescrizioni, solo qualora, per previsioni di legge o di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro risulti non soltanto incluso fra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alle normative fissate dal citato art. 7, o da altra fonte equipollente, sicché emerga inequivocabilmente l'intento di apprestare al lavoratore una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella del codice civile e nella legge n. 604 del 1966. (V. 6241/79, mass. N. 402972; (V. 3937/79, mass. N. 400399; (Conf. 1781/81, mass. N. 412466; (Conf. 38/80, mass. N. 403413; (Conf. 4935/79, mass. N. 401595).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)