Sez. 3, Sentenza n. 748 del 24/01/2000 (Rv. 533092 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno Biologico - Criteri - Determinazione del valore di ogni punto comprensiva di svalutazione e interessi - Applicabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Nella liquidazione del danno biologico costituisce legittimo criterio di liquidazione equitativa quello della predeterminazione del valore di ogni singolo punto di invalidità comprensivo del danno da svalutazione e degli interessi; infatti, allorquando avvenga in moneta attuale alla data della sentenza, la liquidazione di un debito di valore deve comprendere la svalutazione monetaria, mentre, per quanto concerne gli interessi cosiddetti compensativi che vengono riconosciuti per indennizzare il possibile - ma non certo - danno da ritardo, ben possono essere assorbiti dalla liquidazione effettuata alla stregua dei valori monetari attuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)