Sez. 3, Sentenza n. 6616 del 22/05/2000 (Rv. 536752 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione equitativa - Criteri - Valore medio del punto d'invalidità - Scelta del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione equitativa del danno biologico, il giudice può ricorrere al sistema del cosiddetto valore medio del punto d'invalidità, scelta non censurabile in sede di legittimità se sorretta da esaustiva motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alle particolarità della singola fattispecie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)