Sez. 2, Sentenza n. 5739 del 21/06/1996 (Rv. 498236 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO | Omessa consegna azione di risoluzione nei confronti del venditore - Termine di prescrizione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - TITOLI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ ED ALL'USO
A norma dell'art. 1477 cod. civ., il venditore di un autoveicolo è tenuto a consegnare al compratore i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto. La violazione di tale obbligo importa la risoluzione del contratto in danno del venditore, costituendo un grave intralcio alla circolazione del bene e quindi grave menomazione del diritto di disporre cioè di un aspetto essenziale del diritto di proprietà. Conseguentemente, all'azione contrattuale ex art. 1477 citato è applicabile l'ordinaria prescrizione decennale (art. 2946 cod. civ.) e non la prescrizione breve di un anno stabilita per l'azione di garanzia per vizi occulti o mancanza di qualità essenziali.(art. 1495 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)