Sez. 2, Sentenza n. 3826 del 22/04/1994 (Rv. 486331 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà ed all'uso | Vendita di autoveicolo - Trasmissione di documenti con efficacia provvisoria (foglio di via) - Rinnovo - Obbligo del venditore - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Titoli e documenti relativi alla proprietà ed all'uso
L'obbligo del venditore di un autoveicolo di consegnare all'acquirente ai sensi dell'art. 1477 cod. civ. i documenti necessari per l'uso e la circolazione del veicolo comporta, qualora siano stati trasmessi soltanto dei documenti con efficacia provvisoria (nella specie, foglio di via), che il venditore debba provvedere, salvo patto contrario, al loro rinnovo, fino a quando non avvenga la consegna dei documenti definitivi (carta di circolazione) alla quale egli è comunque tenuto, costituendo i primi una surrogazione temporanea dei secondi. (Nella specie, la C.S. nell'enunciare l'esposto principio ha annullato la sentenza del merito, per avere omesso di accertare la configurabilità, o meno, della violazione del dovere di correttezza agli effetti del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. con riguardo al comportamento del compratore, che aveva omesso di avvisare il venditore della scadenza del documento provvisorio senza il rilascio di rilascio di quello definitivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 93 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)