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Sez. 2, Sentenza n. 2135 del 24/02/1995 (Rv. 490700 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI | Obbligo di consegna al compratore - Violazione - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490700-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - DOCUMENTI

A norma dell'art. 1477 cod. civ. il venditore di un autoveicolo è tenuto a consegnare al compratore i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all'uso del bene venduto dei quali abbia il possesso, ovvero l'obbligo di formazione o di recupero presso terzi detentori (carta o libretto di circolazione, foglio complementare e dichiarazione autenticata di vendita). La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno del venditore anche quando sia limitata alla mancata consegna dei documenti attinenti alla piena disponibilità del veicolo (titolo di vendita, dichiarazione autenticata di vendita e foglio complementare), importando un rilevante intralcio alla circolazione del bene e, quindi, una grave menomazione del diritto di disporre cioè di un aspetto essenziale del diritto di proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)