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Sez. 3, Sentenza n. 522 del 02/03/1971 (Rv. 350198 - 01)

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA D'AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE D'INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - GRADO ED INTENSITA DELLA MALATTIA MENTALE - DIVERSITA RISPETTO A QUELLI NECESSARI PER LA PRONUNCIA DI INABILITAZIONE - INCAPACITA NATURALE EX ART 428 COD CIV ED INCAPACITA NECESSARIA PER LA PRONUNCIA DI INTERDIZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1971-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350198-01

CAPACITA DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA D'AGIRE E DI CONTRARRE OBBLIGAZIONI - INCAPACITA NATURALE D'INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE - ACCERTAMENTO - GRADO ED INTENSITA DELLA MALATTIA MENTALE - DIVERSITA RISPETTO A QUELLI NECESSARI PER LA PRONUNCIA DI INABILITAZIONE - INCAPACITA NATURALE EX ART 428 COD CIV ED INCAPACITA NECESSARIA PER LA PRONUNCIA DI INTERDIZIONE - DIFFERENZE.*

Il grado e l'intensita della malattia mentale necessaria per la pronunzia di inabilitazione sono inferiori a quelli richiesti per l'accertamento dell'incapacita naturale, la quale, pur non dovendo essere totale, deve tuttavia presentare un particolare carattere di gravita, pari a quello necessario per la pronunzia di interdizione. La differenza esistente fra l'incapacita naturale di cui all'art 428 cod civ e quella necessaria per l'interdizione consiste nel fatto che, mentre per la prima e sufficiente uno stato di incapacita momentanea e transitoria, purche sussistente al momento del compimento del negozio, per l'interdizione, invece, l'incapacita deve essere permanente. (V 240'70, mass n 345064' 2725'68, mass n 335309' 1258'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)