Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 30/01/2007 (Rv. 594939 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE" | Causa del contratto - Natura onerosa - Adattamento funzionale della causa per il raggiungimento dello scopo di liberalità - Necessità - Conseguenze - Forma prescritta per il negozio posto in essere - Sufficienza - Contratto preliminare di vendita di bene immobile - Pattuizione del prezzo pari al valore catastale - Donazione indiretta - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.
DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - "NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE"
Nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione" la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore.Pertanto, realizza una donazione indiretta, per la quale è sufficiente la forma prescritta per il tipo di negozio adottato dalle parti e non è necessaria quella prevista per la donazione diretta, il contratto preliminare con cui, allo scopo di arricchire il promissario acquirente, il promittente venditore consapevolmente si obblighi a vendere l'immobile per un prezzo pari al valore catastale)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)