Sez. 3, Sentenza n. 262 del 12/01/1991 (Rv. 470463 - 01)
Responsabilità civile - Denunce infondate | Reato perseguibile d'ufficio - Proscioglimento o assoluzione dello imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Esclusione - Limiti.
Responsabilità civile - Denunce infondate
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)