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Sez. 2, Sentenza n. 2766 del 02/08/1968 (Rv. 335386 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI UN DIPENDENTE AD UNA AZIENDA COLLEGATA - ESTREMI - EFFETTI - RETRIBUZIONE PER LE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE -MODIFICAZIONI DELLA QUALIFICA- OBBLIGHI DELLA SOCIETA ASSEGNATRICE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335386-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI UN DIPENDENTE AD UNA AZIENDA COLLEGATA - ESTREMI - EFFETTI - RETRIBUZIONE PER LE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE -MODIFICAZIONI DELLA QUALIFICA- OBBLIGHI DELLA SOCIETA ASSEGNATRICE - SUSSISTENZA.*

Le situazioni di -comando- di un lavoratore subordinato, posto dall'imprenditore a disposizione di un'azienda collegata, possono concretamente essere svariate, non solo secondo l'intensita del collegamento giuridico ed economico esistente fra due o piu organismi sociali ed aziendali ed il dominio esercitato dall'una sull'altra impresa, ma anche secondo i particolari accordi, espressi o taciti, che di volta in volta, siano stati conclusi dalle societa tra loro, od anche col lavoratore. L'unicita del rapporto di lavoro ha il suo legittimo fondamento sulla realta di quel collegamento giuridico ed economico fra le due (o piu) societa, pertanto, la societa madre, che assegni momentaneamente alla societa figlia, ovvero ad altra societa da essa comunque controllata un proprio lavoratore, non puo ritenersi estranea all'Obbligo retributivo per le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore presso la societa dove e stato temporaneamente comandato a prestare la sua opera, ne alle vicende modificatrici della sua qualifica lavorativa, in conseguenza dell'opera prestata durante la situazione di comando)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)