Sez. 3, Sentenza n. 4651 del 27/04/1995 (Rv. 492032 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Natura di contratto consensuale ad effetti obbligatori - Conseguenze - Diritto di proprietà del terreno da parte del concedente - Necessità - Esclusione - Disponibilità del fondo da parte del concedente - Sufficienza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
In materia di contratti agrari, il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, si da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento. Colui che ha la disponibilità del fondo, come è legittimato a concludere un contratto di affittanza agraria, così può validamente "vendere" l'erba insistente sul fondo, concedendo a terzi la facoltà di accedere al fondo, al fine di raccogliere l'erba stessa e, allorché - in violazione degli accordi "inter partes" - l'acquirente dell'erba neghi di essere tenuto, in forza del contratto (nella specie assumendo che trattasi di contratto di affitto), a restituire il fondo, è al venditore dell'erba - e non al proprietario che non ha alcuna legittimazione a proporre una tale azione - che spetta promuovere l'azione (contrattuale) diretta a conseguire la disponibilità del terreno in contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)