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Sez. 5, Sentenza n. 572 del 16/11/2016 Cc. (dep. 05/01/2017) Rv. 268600 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento di reato di bancarotta patrimoniale - Condotta anteriore alla dichiarazione di fallimento - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268600-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

I delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte erano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di cui all'art. 216 L.F. quando il soggetto, a danno della quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, venga dichiarato fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)