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Sez. 2, Sentenza n. 23052 del 23/04/2015 Cc. (dep. 29/05/2015) Rv. 264040 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio di denaro proveniente dal reato di bancarotta fraudolenta - Condotta anteriore alla dichiarazione di fallimento - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264040-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili solo se le condotte previste dalle disposizioni incriminatrici ad essi relative siano state poste in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento, poichè non è ammissibile ipotizzare che gli stessi siano consumati prima del perfezionamento del reato presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)