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Sez. 5, Sentenza n. 5278 del 15/03/2004 (Rv. 571185 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571185-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, gli interessi decorrono dalla data della domanda e, pur non identici a quelli di cui all'art. 1224 cod. civ., sono da considerarsi moratori in quanto non hanno la funzione meramente sanzionatoria, ma si fondano sul ritardo nell'adempimento dovuto a causa imputabile al debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che, esclusa la "mora ex re", non è configurabile una mora indipendentemente dalla ricezione dell'intimazione al pagamento e, quindi, nella ipotesi di spedizione a mezzo posta della domanda di rimborso in via amministrativa, dalla ricezione del plico da parte dell'ufficio tributario.

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)