Sez. U, Sentenza n. 3074 del 29/03/1994 (Rv. 485981 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni | Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte dell'avvocato privato dell'esercizio della professione forense - Inammissibilità dell'impugnazione - Contestuale richiesta di sospensione della sanzione - Irrilevanza.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Impugnazioni
L'avvocato, cui il Consiglio Nazionale Forense abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell'esercizio della professione forense, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché la sanzione è - ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 - immediatamente esecutiva e non rileva in contrario la circostanza che col medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)