Sez. 5, Sentenza n. 3547 del 12/03/2002 (Rv. 552996 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza - Contenuto - Concisa esposizione dello svolgimento del processo e succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto - Obbligo - Violazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Limiti - Giudice del gravame - Richiamo "per relationem" alla motivazione della sentenza impugnata - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo cui la sentenza deve contenere, fra l'altro, la "concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto" -, nonché dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (sicuramente applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. 1, comma secondo, del citato decreto delegato), la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendono impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo. Non adempie, inoltre, il dovere di motivazione il giudice del gravame che si richiami "per relationem" alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni, senza dar conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato, sia le censure proposte.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)